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DEPOSITI
GIUDIZIARI SOMMARIO: 1. Generalità. - 2. Depositanti. - 3. Uffici incaricati del servizio dei depositi. 4. Casi in cui vengono eseguiti i depositi presso gli uffici postali. - 5. Il versamento alla cassa depositi e prestiti. - 6. Il versamento alla cassa delle ammende. - 7. Il versamento presso istituti di credito. - 8. Modalità per i depositi presso gli uffici postali. - 9. Registri di cancelleria per i depositi giudiziari. - 10. Depositi provvisori per concorrere agli incanti. - il. Rimborsi sui libretti Mod. B- 1. Mandati di pagamento. - 12. Accertamenti demandati agli uffici postali. - 13. Validità dei mandati, rinnovazione e duplicazione. - 14. Sospensioni del pagamento dei mandati. - 15. Conversioni in vaglia. - 16. Imposta di bollo per quietanza sulle somme pagate. - 17. Prescrizione e liquidazione dei depositi giudiziari presso gli uffici postali. - 18. Norme per la liquidazione dei depositi giudiziari. - 19. Rinnovazione e duplicazione di libretti.
Il servizio sui depositi giudiziari è stato oggetto di numerose disposizioni La materia, originariamente, era regolata dal R.D. 9-12-1875, n. 2802, il quale, fra l’altro, prescriveva che i versamenti di somme di denaro dovevano essere fatti nelle cancellerie competenti, le quali ne avevano la custodia e, ove del caso, l’amministrazione. Le cancellerie, però, per l’art. 27 del detto regio decreto, erano obbligate a versare alla Cassa depositi e prestiti, entro un mese dalla ricezione, le sole somme ricevute a titolo di deposito.
Seguivano la L. 29-6-1882, n. 835 e il
relativo Regolamento 10 dicembre dello stesso anno, n. 1103 (serie 3°),
che ponevano, ai rispettivi La legislazione si delineava in modo più organico col Regolamento 19 luglio 1892, n. 369. Veniva accentuata la distinzione fra depositi da farsi unicamente alla Cassa depositi e prestiti e depositi che potevano farsi indifferentemente alla Cassa depositi e prestiti o alla Cassa postale e veniva, altresì, stabilito che dovevano essere fatti in cancelleria i depositi per concorrere agli incanti e per spese relative ad indennità di trasferta e di soggiorno competenti a termini di legge.
Col R.D. 9-2-1896, n. 25 — che approvava
il Regolamento per l’attuazione della L. 8-8-1895, n. 556, istitutiva
dei proventi di cancelleria Infine, fu emanato con regio decreto, il Regolamento 10 marzo 1910, n. 149, il quale, in parte abrogava e in parte integrava, con altre disposizioni, la materia della precedente legislazione, dando corpo organico alle norme, le quali, insieme con le ultime disposizioni emanate dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni in data 20 dicembre 1952, sono quelle oggi in vigore ed attengono a tutti i depositi diversi da quelli di carta bollata e per spese di cancelleria, o per il rilascio di copie, depositi tutti che sono rimasti inquadrati nella regolamentazione autonoma rispettiva. Questi depositi denominati «giudiziari», perché eseguiti per legge o per disposizione del giudice, costituiscono una speciale categoria di depositi vincolati perché il rapporto che nasce tra il depositante ed il depositano può essere modificato o estinto solo per ordine del giudice e a seguito di un suo provvedimento.
Questi depositi giudiziari possono
essere costituiti da denaro o da titoli, in particolare da titoli del
debito pubblico (titoli del debito pubblico
Il denaro deve essere in valuta avente
corso legale nello Stato. Eccezionalmente, è consentito soltanto al
cancelliere che ne sia venuto in Il suddetto ufficio che riceve le valute estere, le invia all’amministrazione centrale che ne cura il cambio in valuta nazionale e ne trasmette l’importo con vaglia di servizio all’ufficio postale speditore per l’emissione del relativo libretto. I rimborsi devono essere eseguiti sempre con valuta avente corso legale nel territorio dello Stato (art. 9 R.D. n. 149/19 10 e art. 147 Istruz. postali). I depositi sono eseguiti allo scopo di: — garanzia o cautela processuale imposte dalla legge o dal giudice; — garanzia di carattere patrimoniale; — semplice e temporanea custodia. I depositi giudiziari sono costituiti da valori: cautelativamente sottratti alla disponibilità delle parti, ovvero, con diversa provenienza, cautelarmente accantonati, ed assunti in custodia dall’autorità giudiziaria, in attesa di determinazioni in ordine alla loro destinazione. Idealmente la custodia dei valori e delle somme predetti dovrebbe essere affidata alle cancellerie; ma poiché queste, non tutte e non sempre, sarebbero in grado di garantirne la conservazione con la dovuta sicurezza, la legge — tranne che in pochi casi particolari ne attribuisce il compito ad istituti pubblici (amministrazione postale, cassa depositi e prestiti, uffici del registro) nelle cui ordinarie attività rientrano anche la custodia e la gestione di denaro e di valori.
Gli uffici postali possono ricevere in deposito somme di denaro solo per conto di uffici giudiziari che abbiano sede nello stesso Comune (1).
I depositi in titoli del debito pubblico
ed in buoni del tesoro o lunga scadenza debbono essere effettuati
esclusivamente nella Cassa Questa normativa di carattere generale apparentemente rigida, ha subito nel tempo numerose deroghe.
Quando la legge lo consente e vi sia
l’autorizzazione del giudice, i depositi possono essere effettuati anche
presso istituti di credito. 1) le parti ed i loro procuratori (per i depositi cauzionali in materia civile e penale, per il versamento del prezzo di aggiudicazione degli immobili, per l’aumento di sesto, per le somme che vengono depositate per la citazione dei testimoni ad istanza di parte etc.); 2) il cancelliere per la conversione dei depositi provvisori ricevuti a titolo di cauzione per spese e prezzo nelle vendite immobiliari, per le somme sequestrate nei procedimenti penali, quando l’autorità giudiziaria non ritiene di conservarle nella specie, le somme appartenute a cittadini deceduti all’estero o le somme ricavate dalla vendita dei corpi di reato;
3)
l’ufficiale giudiziario (per le somme pignorate o sequestrate,
per il ricavato dalla vendita di mobili) ed il commissionario o
l’istituto di 4) la polizia giudiziaria (per il denaro sequestrato che non costituisce corpo di reato da conservare nella specie).
I depositi giudiziari debbono essere effettuati presso i seguenti pubblici istituti: a) la Cassa depositi e prestiti, che è un’amministrazione dello Stato dotata di personalità giuridica e di autonomia ordinamentale, organizzativa, patrimoniale e di bilancio, e che annovera tra i suoi compiti la ricezione diretta di depositi, con la garanzia dello Stato, da parte di amministrazioni dello Stato, regioni, enti locali e di altri enti pubblici, nonché di privati nei casi prescritti da leggi o regolamenti, ovvero su disposizione dell’autorità amministrativa o giudiziaria. La sua struttura ed il suo funzionamento sono stati completamente riorganizzati dal D.Lgs. 30-7-1999, n. 284;
b)
le Casse di risparmio postale, istituite nel 1875, le quali
costituiscono una gestione annessa alla Cassa depositi e prestiti per
conto della quale c) la Cassa delle ammende, istituita con L. 9-5-1932, n. 547, dotata di personalità giuridica propria e cori sede presso la Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero della Giustizia; d) le banche o istituti di credito in genere, quando la legge lo consente ed il giudice lo autorizzi; e) i concessionari del servizio di riscossione tributi, ai quali recentemente è stata affidata la gestione dei depositi delle somme ricavate dalla vendita di corpi di reato (quando non siano confiscate), nonché delle somme sequcstrate nei procedimenti penali (quando il giudice non ne ritiene necessaria la conservazione nella medesima specie); f) le cancellerie.
Il regolamento per il servizio dei depositi giudiziari (R.D. 10-3-19 10, n. 149), il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, approvato con D.P.R. 29-3-1973, n. 156 (Codice postale), il regolamento generale emanato con R.D. 30-5-1940, n. 775 e successive modificazioni e le istruzioni generali emanate con i DD.MM. 10 novembre 1950, 20-12-1952, 11-11-1959 e 11-1-1964 dispongono che debbano essere eseguiti presso gli uffici postali incaricati del servizio dei depositi giudiziari tutti i depositi di denaro che, secondo le disposizioni vigenti in materia civile e penale, possano farsi presso le cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione e per spese giudiziarie (art. 2 Reg. n. 149/ 1910). E precisamente:
a)
le somme ricavate dalle vendite nelle esecuzioni mobiliari ed
immobiliari promosse dagli esattori delle imposte (artt. 74 e 88 D.P.R,
29-
b)
l’eccedenza del prezzo nelle subaste esattoriali, quando non sia
stato possibile restituirla al debitore espropriato (artt. 74 e 88 DRR.
n. c) le somme provenienti da esecuzioni forzate in genere e quelle ricavate da vendite mobiliari (art. 540 c.p.c.);
d)
i depositi provvisori effettuati in cancelleria per cauzione e
per spese nelle procedure di espropriazione immobiliare, dagli offerenti
agli incanti che siano rimasti aggiudicatari (art. 580 c.p.c. e art. 10
R.D. n. 149/1910). I predetti depositi debbono essere eseguiti in
separati libretti (Avv in Boll. Uff. n. 24 del 1962);
e)
le somme per spese processuali e diritti di terzi nei
procedimenti relativi a contravvenzioni ai regolamenti comunali e
provinciali e Riguardo alle somme ricavate da vendite di corpi di reato (quando non siano confiscate), e alle somme sequestrate nei procedimenti penali (quando il giudice non ne ritiene necessaria la conservazione nella medesima specie), per le quali la disciplina di settore prevedeva il loro versamento nelle forme dei depositi giudiziari presso gli uffici postali (artt. 3 e 8, R.D. n. 149/19 10), nuove disposizioni sono state dettate dal recente Testo unico in materia di spese di giustizia (approvato con D.P.R. 30-5-2002, n. 115 ed entrato in vigore il 10 luglio 2002); l’art. 153, infatti, prevede che le predette somme siano depositate presso i concessionari del servizio di riscossione tributi, demandando peraltro ad un’apposita convenzione, al momento non ancora approvata, l’individuazione delle necessarie modalità tecniche, anche in relazione al vincolo di destinazione stabilito dal successivo art. 154. I depositi giudiziari presso gli uffici postali, la cui caratteristica principale era sempre stata il fatto di essere improduttivi di interessi, sono invece divenuti fruttiferi in virtù degli artt. 8, comma 4, e 11, D.M. (Economia e Finanze) 6-6-2002, i quali riconoscono un tasso di interesse pari all’l,5 per cento lordo in ragione di anno. Le nuove disposizioni si applicano anche ai depositi giudiziari in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso (avvenuta il 30-6-2002). A norma dell’art. 8 del richiamato Regolamento del 1910, i versa menti debbono essere effettuati lo stesso giorno in cui il cancelliere viene in possesso delle relative somme o, al più tardi, in quello successivo; il libretto di deposito, lo stesso giorno del versamento, deve essere presentato al presidente dell’ufficio giudiziario per il prescritto visto.
a) in titoli del Debito Pubblico e di Buoni del Tesoro a lunga scadenza (art. 2, 2° comma, RD. n. 149/1910 e art. 230 Cod. postale); b) di somme relative ad offerte reali non accettate, quando non sia preferito depositarle presso Istituti di credito (art. 1210 c.c. e 76 dìsp. att. c.c. e Boll. Giudiziario 1884, pag. 62); c) di somme già depositate presso gli uffici postali in libretti infruttiferi i postali, le quali debbano essere convertite, a richiesta delle parti, in depositi presso la detta Cassa, ai sensi dell’art. 25 del R.D. n. 149/1910, art. 3, R.D. 2-1-1913, n. 453.
Riguardo ai depositi sub a), va detto
che i titoli del debito pubblico devono essere depositati
necessariamente presso la Cassa Depositi e Le offerte reali di cui ai depositi sub b) si riferiscono all’istituto della c.d. mora del creditore disciplinato dagli artt. 1206 e ss. c.c., cioè al caso in cui il creditore rifiuta di cooperare con il debitore che intende adempiere la propria obbligazione; quest’ultimo, per liberarsi definitivamente dall’obbligo, oltre ad offrire l’adempimento attraverso l’offerta reale di cui all’art. 1209 c.c., deve procedere al deposito della somma di cui è debitore. L’effetto liberatorio si realizzerà con l’accettazione del deposito da parte del creditore, ovvero con la dichiarazione dì validità di tale deposito effettuata attraverso una sentenza passata in giudicato. La terza ipotesi di costituzione di deposito giudiziario presso la Cassa Depositi e Prestiti è prevista per la conversione dei depositi postali. Poiché le somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti producono interessi a decorrere dal 310 giorno successivo al deposito, è evidente che, fino a quando i depositi giudiziari presso gli uffici postali erano totalmente infruttiferi, i depositanti trovavano proficuo convertire questi ultimi in depositi presso la Cassa, soprattutto nel caso che si prospettasse un relativamente lungo periodo di deposito. Oggi l’ipotesi ha perso molto della sua importanza, tenendo conto anche che un interesse, se pure minimo, è ormai riconosciuto anche per i libretti di deposito accesi presso gli uffici postali (artt. 8, comma 4, e li, D.M. Economia e Finanze 6-6-2002). La legge prescrive che tutte le volte che un affare risulta definito da oltre cinque anni e c’è ancora il deposito, questo venga convertito in deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Tuttavia, in ogni altro caso di ritardo nella definizione del procedimento al quale il deposito si riferisce, le parti possono chiedere al giudice di disporre la conversione del deposito da postale in deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. I depositi presso la detta Cassa sono eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori e sono fruttiferi. Nuove istruzioni sono state dettate per i depositi definitivi dal D.M. (Tesoro) 16-12-1999. Per effetto di questa riforma, a partire dal 1-1-2000, i soggetti interessati all’apertura di un deposito definitivo non devono più rivolgersi a due uffici — le Direzioni provinciali dei servizi vari (ex DPT) e le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (la tesoreria centrale per Roma), — ma devono recarsi unicamente presso queste ultime, ove possono compilare e consegnare l’apposito modello unificato — Mod. 125bis/T — che costituisce contemporaneamente domanda per l’iscrizione del deposito e distinta di versamento dei valori. L’imposta di bollo è riscossa in modo virtuale, all’atto del versamento dei valori. La quietanza che la Cassa rilascia viene presentata in cancelleria e vale come deposito fatto nella medesima per tutti gli effetti legali. Il cancelliere a seguito di presentazione della «quietanza» iscrive il deposito nel registro generale (Mod. I) e rilascia al depositante la prescritta ricevuta che deve essere staccata dal predetto registro. Per la custodia dei titoli la Cassa DDPP. ha però diritto a una tassa di custodia (art. 17 T.U. n. 453/1913). I depositi giudiziari presso le casse di risparmio postali si prescrivono col decorso di trent’anni solari, a partire dal primo giorno dell’anno successivo all’ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell’interessato (artt. 168 e 169, u.c., Cod. post.). Per i depositi presso la Cassa DD.PP, gli interessi del denaro depositato, non reclamati entro cinque anni dalla data di scadenza, sono prescritti; il capitale sarà prescritto ed annullata sarà la relativa iscrizione di deposito se non saranno reclamati per trent’anni ininterrotti né il capitale, né gli interessi. La prescrizione trentennale è applicabile ai valori non ritirati (art. 18 T.U. n. 453/1913).
Presso la Cassa delle Ammende si effettuano depositi costituiti da somma di denaro o da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato per cauzioni in materia penale. La Cassa delle Ammende è stata istituita con L. 9-5-1932, n. 547. Essa ha sede presso il Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, ed è dotata di personalità giuridica. Nuove disposizioni in materia di amministrazione e contabilità della Cassa sono state dettate dagli artt. 121 e ss., D.P.R. 30-6-2000, n. 230. Presso la Cassa delle Ammende non si effettuano veri e propri depositi giudiziari perché le relative leggi non li prevedono; essi sono regolati soltanto da istruzioni impartite con numerose circolari: — circolare del Ministero della Giustizia del 30 giugno 1932, n. 2288/29856 - 3/25; — circolare del Ministero della Giustizia del 17 novembre 1939, n. 2389/1202; — circolare del Ministero della Giustizia del 21 dicembre 1974, n. 6625000/25-3; — circolare del Ministero delle Finanze del 10 ottobre 1937, n. 149849. Si tratta di depositi cauzionali che vengono effettuati nel procedimento penale oppure per garantire l’adempimento di obblighi nel momento in cui l’imputato è scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare ovvero nel momento in cui gli concessa la c.d. libertà provvisoria, ora «rimessione in libertà». I depositi per cauzione di buona condotta (art. 237 c.p.), per cauzione relativa alla libertà personale dell’imputato (scarcerazione) nonché per cauzione in materia di misure di prevenzione (libertà vigilata) possono essere costituiti o da versamento di una somma di denaro determinata dal giudice o dal versamento di una somma in denaro o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, anch’essa determinata nella specie e nell’ammontare dal giudice. In particolare, presso la C;osa delle Ammende, si versano: a) sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione (art. 44 c.p.p.); b) sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo da parte dell’imputato (art. 4 c.p.p.);
c)
sanzioni a carico di testimoni, periti, consulenti
tecnici, interpreti e custodi di cose sequestrate, regolarmente
citati o convocati, che omettono di comparire senza un d) sanzioni a carico dell’interprete sostituito per non avere presentato la traduzione scritta entro il termine fissato (art. 147 c.p.p.); e) sanzioni a carico dei periti sostituiti per non aver tornito il proprio parere sul termine fissato (art. 231 c.p.p); f) sanzioni a carico delle parti private in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso per Cassazione (art. 616 c.p.p.); g) sanzioni a carico del privato che ha proposto la richiesta di revisione nei casi previsti dall’art. 634 cp.p; h) sanzioni a carico del direttore, dell’editore e del proprietario della tipografia in caso di omessa pubblicazione di sentenza di condanna (art. 694 c.p.p.). Si eseguono, altresì, presso la Cassa delle Ammende le seguenti cauzioni: a) cauzione eventualmente imposta al custode delle cose sequestrare, ai sensi dell’art. 259 c.p.p. Nel verbale di sequestro è falla menzione dell’avvenuta consegna delle cose sequestrate, dell’avvertimento dato al custode e della cauzione imposta. La cauzione è ricevuta con separato verbale sulla cancelleria o nella segreteria; b) cauzione eventualmente imposta in caso di resti1uione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza (art. 262 c.p.p.): c) cauzione, offerta dall’imputato o dal responsabile civile, idonea a garantire i crediti indicati nell’art. 316 c.p.p. In tal caso il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cannone deve essere prestata (art 319 cp.p.). Per il versamento alla Cassa occorre distinguere a seconda che trattasi di denaro o di titoli. Il deposito in titoli si effettua tramite la cancelleria del giudice che ha inflitto la sanzione, che ne curerà l’inoltro alla Cassa. Per quanto riguarda i depositi cauzionali in denaro, le relative somme vanno versate integralmente ai concessionari del servizio riscossione. I concessionari provvedono a riversare le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato, le quali a loro volta sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto corrente speciale intestato a «Cassa depositi e prestiti gestione principale» a Favore della Cassa delle Ammende. Gli uffici giudiziari hanno l’obbligo di inoltrare tempestivamente alla Cassa delle Ammende un’apposita comunicazione di avvenuto versamento, corredata di lettera esplicativa della causale di ciascun versamento (4). Le predette cauzioni si estinguono o per confisca o per restituzione. Le cauzioni confiscate devono essere devolute alla Cassa delle Ammende (art. 239 c.p.). La restituzione avviene mediante emissione di mandato di pagamento solo dopo che la cancelleria abbia trasmesso alla Cassa delle Ammende la copia del provvedimento di restituzione e un certificato in duplice copia attestante l’esistenza o meno di eventuali spese (di giustizia o di mantenimento in carcere) o pene pecuniarie dovute all’Erario, affinché il relativo importo, se dovuto, sia trattenuto dalla Cassa e inoltrato allo Stato. La cancelleria deve inoltre segnalare alla Cassa l’ultimo recapito della persona avente diritto al rimborso, essendo tale notizia indispensabile per l’emissione del predetto mandato di pagamento (circolare Ministero della Giustizia Direzione Generale Istituto Previdenza e Pena del 21 dicembre 1974, n 625000/25-3).
Del deposito presso la Cassa delle
Ammende non è prevista l’iscrizione nel registro generale dei depositi
giudiziari (Mod. 1). 7. IL VERSAMENTO PRESSO ISTITUTI DI CREDITO
Presso Banche o Istituti di credito possono essere effettuati i depositi quando la legge lo consenta e previa autorizzazione del giudice, per la conversione del pignoramento (ari. 495 c.p.c.) e per l’esecuzione dcl concordato fallimentare (ari. 130 R.D. 16-3-1942, n. 267). Raramente la legge indica l’istituto presso il quale obbligatoriamente il deposito giudiziario deve essere effettuato e ciò fa supporre che il deposito possa farsi presso qualsiasi istituto di credito lasciandone la discrezionalità al giudice, il quale determina l’importo, il termine e le modalità di esecuzione del deposito. La procedura di costituzione dei depositi presso istituti di credito è particolarmente semplice.
Il depositante. con la copia autentica
del provvedimento del giudice, si presenta allo sportello bancario ed
effettua il versamento ricevendo un comune libretto di deposito
nominativo (libretto di deposito fruttifero) vincolato all’ordine del
giudice che deposita in cancelleria per essere allegato al fascicolo.
Di solito si effettuano presso banche depositi di: a) somme relative a fallimenti (art. 130, ult. parte, R.D. n. 267/1942); b) somme provenienti da eredità giacenti; c) somme derivanti da cauzioni civili (artt. 668, 674 c.p.c. e 86 disp. att. c.p.c.); d) somme ricavate da espropriazione forzata immobiliare; e) somme relative alla conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.). Del deposito presso gli istituti di credito, non è prevista l’iscrizione nel registro generale dei depositi giudiziari (Mod. 1). Per prelevare le somme occorre presentare, allo sportello bancario, il libretto con la copia autentica del provvedimento di autorizzazione del giudice. Quando il deposito è esaurito, il libretto deve essere trattenuto dall’istituto di credito. Nelle procedure fallimentari per ogni pagamento deve essere emesso dal giudice un mandato a favore del beneficiano.
86 Parte Seconda - Servizi di cancelleria, Servizi amministrativi All’atto di ciascun deposito, tanto se eseguito dalle parti o dai loro procuratori, quanto dai cancellieri o da qualsiasi altro funzionario giudiziario, l’ufficio postale, presso il quale il deposito giudiziario è effettuato, rilascia al depositante gratuitamente un libretto (Mod. B-l) ed apre una partita nel registro Mod. S-bis. Le istruzioni generali sui servizi a denaro (art. 143 e ss. D.M. 20-12- 1952) stabiliscono, come regola generale, che i libretti Mod. B-1 devono essere sempre intestati alle parti, anche quando i depositi siano effettuati dai loro procuratori, oppure dai cancellieri e da altri funzionari giudiziari. Solo in via di eccezione, i libretti vanno intestati a favore: € a) dell’ufficio giudiziario che dispone il deposito, quando si tratti di somme sequestrate nei procedimenti penali contro ignoti; b) delle Procure della Repubblica nel caso di somme pertinenti a cittadini italiani deceduti all’estero (5); c) di avvocati e procuratori, legalmente esercenti davanti al Tribunale, quando si tratti di somme depositate per concorrere agli incanti per conto di persone da nominare. L’intestazione dei libretti, perciò, non può mai farsi al nome dei cancellieri o degli ufficiali giudiziari. Gli uffici devono quindi rifiutarsi di emettere libretti intestati a cancellieri o ad ufficiali giudiziari, come pure ad avvocati che intenda- rio eseguire i depositi per motivi diversi da quelli indicati precedentemente (art. 142 lstruz. D.M. 20-12-1952); d) della cancelleria che ha effettuato la vendita in caso di somme ricavate dalla vendita di corpi di reato non reclamati; e) del debitore riguardo la somma inerente il prezzo di aggiudicazione nei procedimenti di espropriazione immobiliare. Si ricordi che le operazioni successive (ad es.: integrazione dei depositi) sui libretti Mod. B-l, che non sono soggette ad alcun limite di somma, possono essere eseguite solo nell’ufficio di emissione dei libretti stessi. Per le coordinate disposizioni dell’art. 12 del Regolamento, R.D. 10-3-1910, n. 149 e dell’art. 144 delle Istruzioni, gli uffici postali rilasciano gratuitamente il libretto Mod. B-1 avendo cura di annotare sullo stesso e sulla corrispondente partita del registro Mod. S-bis, su indicazioni fornite dal depositante: 1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita nonché la condizione e il domicilio della persona a favore della quale il libretto è rilasciato. L’indicazione della data e del luogo di nascita può essere omessa quando si tratti di deposito di somme provenienti da esecuzione forzata e l’ufficiale delegato non abbia avuto la possibilità di accertare, immediatamente, le complete generalità del debitore; 2) l’importo della somma depositata; 3) la causa o l’altare al quale il deposito stesso si riferisce; 4) l’esatta indicazione della causale, quando il deposito ù intestato a livore degli uffici giudiziari competenti nei casi di somme sequestrate in procedimenti penali contro ignoti, ovvero di somme relative a compendi ereditari ai cittadini italiani deceduti all’estero. Per questi ultimi depositi, nella causale deve figurare l’indicazione del nome, del cognome, della data e del luogo di nascita della persona cui la somma apparteneva; 5) la cancelleria presso la quale deve rimanere custodito il libretto. Quest’ultima indicazione deve essere riportata anche sul vaglia (Mod. C) che, a cura dello stesso ufficiale postale, deve essere compilato e trasmesso alla direzione provinciale per l’inoltro all’Amministrazione centrale, la quale ne dà conferma al depositante (art. 150 lstruz.) con apposito Mod. V- 1. Le parti, nel proprio interesse, devono reclamare le conferme mancanti, dopo trascorsi quindici giorni da quello del deposito e respingere subito quelle irregolari, con lettera raccomandata in esenzione di tassa, all’Amministrazione centrale delle Casse di Risparmio postali in Roma (citato art. 150 Istruz.). Si aggiunge che il vaglia Mod C, di cui si è detto innanzi, deve essere firmato dal depositante. La somma relativa viene indicata sulla prima riga del libretto Mod. 1 e sulla corrispondente partita del Mod. S-bis. Le operazioni successive seguono con le stesse modalità (art. 148 Istruz.). Al depositante è consegnata, unitamente al libretto, la ricevuta staccata dal vaglia Mod. C, per la quale solo in caso d’uso, va corrisposta l’imposta di bollo per quietanza. Il cancelliere deve vigilare affinché non si verifichino evasioni all’imposta predetta (Boll. Uff. 1923, pag. 74). Il libretto di deposito deve essere preso in carico e contabilizzato dall’ufficio giudiziario nella cui giurisdizione è stato creato il deposito. Sul libretto deve essere indicato il numero del fascicolo o del processo al quale il deposito si riferisce, anche quello del registro e matrice Mod. 1 sotto cui il deposito medesimo è iscritto Per ciascuna operazione il capo dell’ufficio giudiziario deve apporre il «visto» sul libretto. I libretti devono unirsi al fascicolo e al processo al quale il deposito si riferisce. Esaurito il deposito, il libretto deve restituirsi all’ufficio postale. Quando sono estinti, i libretti debbono essere, a cura del cancelliere, restituiti all’ufficio postale che li aveva emessi. Sul libretto debbono annotarsi, all’atto dell’emissione, tutti i mandati di pagamento. Esaurite le pagine del libretto, o divenute per qualche ragione, inservibili, l’ufficio postale ne rilascia un altro, trasportandovi il residuo credito risultante dal libretto precedente. Su richiesta delle parti e previo nulla osta del capo dell’ufficio giudiziario presso cui il libretto si trova depositato, l’amministrazione centrale autorizza la duplicazione dei libretti smarriti, distrutti o sottratti.
a) Mod. I (art. 6 R.D. n. 149/1910) più conosciuto come «registro generale dei depositi giudiziari in materia civile e penale»: esso deve essere numerato e firmato su ciascun foglio, prima dell’uso, dal capo dell’ufficio (Istruz. in Boll. Uff. n. 49 del 1908, pag. 713), con l’indicazione alla Fine di esso del numero dei fogli di cui si compone; b) Mod. II (art. 7 R.D. n. 149/19 10), comunemente detto «registro dei depositi provvisori, fatti in cancelleria per concorrere agli incanti»: deve essere numerato e vidimato come il registro Mod. I; c) Mod. III (art. lO R.D. n. 149/1910 e 141 Istruz.), più conosciuto come «registro relativo all’elenco degli offerenti divenuti aggiudicatari»: soggetto alla vidimazione come i predetti registri Mod. I e Mod. II. È un registro di controllo e serve per le partecipazioni da farsi all’ufficio postale per i depositi provvisori che devono essere convertiti in definitivi entro le 24 ore (art. 7 e 8 R.D. n. 149/1910); d) Mod, IV (art. 17 R.D. n. 149/19 10), denominato «registro dei mandati dei depositi giudiziari»: prima dell’uso deve essere numerato e vidimato come i precedenti Mod. I, Mod. Il e Mod. III; e) il registro memoriale, è istituito con un’avvertenza del Ministero della Giustizia pubblicata nel Boll. Uff. del 9 novembre 1937, n. 49. Questo registro serve per trasmettere la parte II (partecipazione) e III (avviso) del registro Mod. IV all’ufficio postale che emise il libretto e che deve eseguire il pagamento. L’ufficio postale poi rilascia ricevuta del pagamento mediante annotazione sullo stesso registro. Mentre la numerazione dei registri Mod. I, Mod. II e III è continuativa all’infinito (art. 3 D.M. 19-1-1942), quella dei mandati (Mod. IV) è annuale (art. 153 Istruz. D.M. 20-12-1952). I registri Mod. I e IV ed il registro memoriale sono tenuti dalle cancellerie di tutti gli uffici giudiziari della Magistratura giudicante; i Mod. II e III devono essere tenuti solo dai Tribunali in quanto soltanto questi uffici eseguono vendite immobiliari. In particolare i registri sono così utilizzati: per il carico e lo scarico dei depositi sono previsti il registro modello «primo» ed il registro modello «quarto»; nel «primo» vengono segnati, appena ricevuti, i libretti di risparmio o le polizze della Cassa Depositi e Prestiti, mentre con il «quarto» si eliminano i depositi mediante l’emissione di uno o più mandati di pagamento. Eseguito il deposito le parti o i loro procuratori ricevono un libretto o una polizza rispettivamente se il deposito è effettuato presso gli uffici postali o le Casse Depositi e Prestiti che depositano in cancelleria. Il cancelliere iscrive il libretto nel registro generale modello «primo» e consegna al depositante la ricevuta che deve essere staccata dal predetto registro (6). Sul libretto o sulla polizza il cancelliere deve aggiungere il numero del Registro generale nel quale l’affare, cui il deposito si riferisce, è stato iscritto e, per maggiore facilità di riscontro, anche quello del registro a matrice Mod. I.
Eseguita l’iscrizione, il cancelliere
deve sottoporre, nello stesso giorno, il libretto al visto del capo
dell’ufficio ed inserirlo per la custodia Si pone in evidenza che il visto del magistrato competente deve essere apposto sul libretto infruttifero non soltanto per la prima operazione di deposito, ma anche per ogni singola operazione, tanto di deposito, quanto di pagamento, e ciò al fine di accertare l’avvenuta iscrizione del libretto nel Mod. I e l’avvenuta annotazione dell’importo dell’emesso mandato su detto libretto (art. 8, 20 comma, citato R.D. n 149/1910 e Istruz. In Boll. Uff. n. 34 del 1911, pag. 432).
Il libretto di deposito deve essere
preso in carico sul registro Mod. I e contabilizzato dalla cancelleria
dell’ufficio giudiziario nella cui giurisdizione si trova l’ufficio
postale emittente (7). Al riguardo si precisa che «non ha influenza la
circostanza che a giudicare del reato (se si tratta di procedimento
penale) sia competente altra autorità giudiziaria», in quanto «la
cancelleria presso la quale è stata presa in carico la partita è tenuta,
in virtù dell’art. 154 delle Istruzioni delle Casse postali, a dare
esecuzione al provvedimento con cui viene liquidato il deposito, anche
se disposto da altri Uffici» (Circ. Mi Giust., Dir. Gen. Aff. Civ., in
data 13 settembre 1946, n. 321/E). In ordine alla tenuta del registro Mod. I, non deve omettersi di curare quanto segue: 1) le somme e i riporti; 2) le annotazioni a margine delle matrici di detto registro, dcl numero, della data, e dell’importo dei mandati di pagamento emessi e dei relativi residui, nonché della data di trasmissione dei libretti ad altri uffici giudiziari etc., precisandosi che ad ogni annotazione deve seguire la Firma del cancelliere (art. 57 c.p.c.). Per ciascuna operazione il capo dell’ufficio deve apporre il «visto» sul libretto. Quando la somma depositata risulti a qualsiasi titolo esaurita, bisogna annullare la matrice con una sbarra diagonale. Come è stato detto in precedenza, i depositi in valute estere possono essere effettuati soltanto dai cancellieri, ed il versamento deve essere accompagnato da un doppio elenco, di cui uno verrà restituito in ricevuta. L’ufficiale postale invia le valute ricevute all’amministrazione centrale delle Casse di risparmio per il cambio e, soltanto quando l’ufficio speditore riceve il controvalore in valuta nazionale, provvede all’emissione ed alla consegna del relativo libretto.
Il servizio dei depositi giudiziari è
esteso ai depositi Fatti per gestione delle somme che i Comuni « le
associazioni agrarie sono tenuti ad anticipare per le spese e le opera
Il registro Mod. 1V serve per prelevare somme dai libretti di deposito, mediante mandati amministrativi emessi dall’autorità giudiziaria. Ogni prelievo di somme deve essere fatto esclusivamente mediante mandato di pagamento staccato dal registro Mod. IV e firmato a seconda dei casi dal Presidente o dal giudice di pace. Il registro Mod. IV è formato da varie pagine con una numerazione annuale; quando finisce l’anno si continua con una nuova numerazione. Ciascuna pagina di questo registro, prima di essere usata, deve essere vidimata dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato mediante numerazione e apposizione della firma e, nell’ultima pagina, con l’attestazione di quanti mezzi fogli si compone il registro e ciò allo scopo di evitare alterazioni. Le matrici dei mandati devono portare:
1)
la firma del capo dell’ufficio giudiziario, la quale comprova
l’esercitato controllo sulla rispondenza Fra il mandato e la prima parte
di
2)
le indicazioni circa il numero del registro Mod. 1, il numero
d’ordine dell’operazione, il numero del fascicolo o del processo:
notizie tutte La cancelleria provvede con firma congiunta del magistrato e del cancelliere ad addebitare l’importo di ciascun mandato sul libretto Mod. B-1. Tale libretto, in caso di estinzione del deposito, deve essere restituito all’ufficio postale allegandolo alla parte seconda e terza del mandato. Devono essere inoltre annotati gli estremi del mandato sul registro Mod. I a margine della relativa iscrizione. Il cancelliere, quando l’autorità che ha provveduto sul deposito giudiziario è situata in luogo diverso da quello in cui ha sede l’ufficio postale che ha emesso il libretto, deve inviare le parti seconda e terza alla cancelleria del predetto luogo affinché le trasmette all’ufficio postale del posto con il proprio registro memoriale.
Presso la cancelleria si possono
effettuare solamente i depositi provvisori per concorrere agli incanti
nelle procedure esecutive e immobiliari. Per l’espropriazione immobiliare è competente il Tribunale; c’è quindi un giudice dell’esecuzione che cura l’aspetto giudiziario dell’esecuzione perché, l’esecuzione presenta due aspetti: uno amministrativo che è quello che realizza l’ufficiale giudiziario nel momento in cui ricerca il bene, ed un altro giudiziario, quando il giudice deve intervenire sulla domanda di vendita e soprattutto successivamente in sede di distribuzione della somma ricavata. Nell’esecuzione immobiliare, eseguito il pignoramento (art. 555 c.p.c.) il relativo atto viene depositato nella cancelleria del Tribunale e, entro 90 giorni (art. 497 c.p.c.) i creditori possono chiedere la vendita dell’immobile che può essere effettuata in vari modi e, tra questi, c’è la vendita all’asta (art. 567 c.p.c.). il giudice dell’esecuzione fissa la vendita con ordinanza (trattasi di provvedimento interlocutorio emesso durante il procedimento) e fissa il prezzo base (stabilito moltiplicando il tributo diretto verso lo Stato ovvero nominando un consulente d’ufficio il quale accerta il valore dell’immobile). Rispetto al prezzo base, il giudice dell’esecuzione fissa l’ammontare della cauzione che devono versare tutti coloro che intendono concorrere agli incanti entro il termine fissato dal giudice nella ordinanza, devono versare nelle mani del cancelliere la somma stabilita per cauzione (art. 86 disp. att.) oltre le spese approssimative dell’asta (8). Questo deposito (cauzione) è provvisorio ed è detto così perché destinato a durare soltanto il tempo necessario per la vendita e destinato ad essere convertito in deposito definitivo per gli offerenti aggiudicatari, o ad essere restituito ai non aggiudicatari. Per i depositi provvisori sono prescritti il registro Mod. II (carico) e il Mod. III (di controllo dei depositi giudiziari).
Il registro Mod. II serve per annotarvi
i depositi provvisori per concorrere agli incanti nelle procedure di
espropriazione immobiliare. Coloro che intendono partecipare all’incanto devono, perciò, preventivamente effettuare, nelle mani del cancelliere, il deposito dell’indicata cauzione insieme con l’ammontare approssimativo delle spese di vendite,. Il cancelliere, appena riceve il deposito dagli offerenti all’incanto, consistente generalmente in un assegno circolare non trasferibile intestato all’ufficio, redige regolare verbale prendendo in carico il deposito sul registro Mod. II; contestualmente rilascia al depositante la ricevuta staccata dal registro (soggetta ad imposta di bollo dì quietanza in caso d’uso) (9). Terminati gli incanti il cancelliere restituisce i depositi provvisori ai non aggiudicatari, che ne rilasciano quietanza a discarico sullo stesso registro Mod. II e restituiscono la ricevuta provvisoria che si allega al registro medesimo. Anche tale quìetanza è soggetta ad imposta di bollo in caso d’uso. I depositi fatti da coloro che sono rimasti aggiudicatari sono invece convertiti, nel giorno stesso o al più tardi nel giorno successivo, in depositi definitivi mediante versamento all’ufficio postale che rilascia il libretto infruttifero che dovrà essere preso in carico sul registro Mod. I.
Gli aggiudicatari consegnano la ricevuta
del deposito provvisorio iscritto sul Mod. Il e ritirano quella del
deposito definitivo da staccarsi A tale scopo, quando il deposito provvisorio non è stato effettuato su libretto Mod. B-l, il cancelliere deve inviare all’ufficio postale, nello stesso giorno dell’incanto, la parte seconda terza del registro Mod. III debitamente compilata, contenente l’elenco degli aggiudicatari e dell’ammontare dei depositi fatti in cancelleria con l’avvertenza che qualora, entro il giorno successivo, i predetti depositi provvisori non venissero versati integralmente alla Cassa di Risparmio Postale, l’ufficio stesso è tenuto ad informarne il Presidente del Tribunale utilizzando la parte terza del registro Mod. III che a tale scopo gli è stata inviata. Il modello III serve per la partecipazione, da farsi all’ufficio postale, per la conversione dei depositi provvisori, effettuati per concorrere agli incanti, in depositi definitivi, mediante versamento entro il giorno successivo all’udienza e l’iscrizione sul registro Mod. I del relativo libretto, previo discarico nel Mod. II.
A tal fine, il cancelliere deve
trasmettere all’ufficio postale un elenco dei depositi eseguiti
direttamente in cancelleria dagli offerenti risultati L’ufficio postale, sulla scorta degli elenchi e delle somme ricevute (10), emette i relativi libretti di deposito definitivo che fa pervenire alle cancellerie. Le suddette operazioni sono escluse per le somme depositate fin dall’inizio sul libretto Mod. B-l anziché con assegno circolare.
11. RIMBORSI SUI LIBRETTI MOD. B- 1. MANDATI DI PAGAMEN TO
L’art. 151 Istruz. (D.M. 20-12-1952) prescrive che i rimborsi delle somme depositate sui libretti Mod. B-1 sono effettuati a mezzo di mandati emessi dall’autorità giudiziaria competente e staccati dal registro Mod. IV. I mandati si compongono di quattro parti e cioè: — parte prima - matrice, che resta alla cancelleria, attaccata al registro; — parte seconda - partecipazione destinata all’intestatario del libretto, già predisposta dalla cancelleria, che sarà prelevata dal suo deposito una determinata somma; — parte terza - avviso di emissione del mandato, destinato all’ufficio postale; — parte quarta - mandato vero e proprio destinato al beneficiario. Le partì seconda e terza sono rimesse, a cura della cancelleria, all’ufficio postale, che ne rilascia ricevuta su un apposito registro sussidiario, il registro memoriale, sul quale devono essere descritti gli estremi del mandato emesso; la parte quarta, ossia il mandato vero e proprio, viene rimessa direttamente alla persona o all’ente a cui favore è stato tratto il mandato. L’ufficio postale non può ammettere a pagamento un mandato se non abbia ricevuto dalla cancelleria quanto sopra detto. La parte quarta, come si è detto, deve essere consegnata direttamente al soggetto a cui favore il mandato è stato tratto, previa quietanza che deve essere rilasciata dallo stesso su carta bollata amministrativa e pagamento del diritto di compilazione di mandato. Riguardo tale diritto, previsto dalla tabella A, n. 6, allegata alla L. 6- 4-1984, n. 57, e successive modificazioni, degna di menzione è la nota ministeriale (Giust.) Aff. civ. n. 236/93-S/351, in data 9 febbraio 1993, con la quale è stato affermato l’obbligo per le cancellerie di percepire il diritto in questione non solo in occasione dell’emissione di mandati in favore di beneficiari di provvedimenti di distribuzione di somme, ma anche nella diversa ipotesi di emissione di mandati per la restituzione di somme al legittimo titolare del deposito giudiziario (11). In ogni caso, le disposizioni sul diritto di mandato si applicano solo ai processi civili già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data dell0 marzo 2002, quando le parti non si sono avvalse delle disposizioni sul contributo unificato (art. 265, comma 4, D.P.R. 30-5-2002, n. 115), valendo per tutti gli altri l’abrogazione delle norme sui diritti di cancelleria disposta dall’ari. 299, D.P.R. n. 115/2002. All’atto dell’emissione di ciascun mandato, la cancelleria ne addebita l’importo sui corrispondente libretto in suo possesso (art. 151 Istruz.). Quando debbano ordinare pagamenti urgenti per somme eccedenti i fondi disponibili nell’ufficio postale designato, le autorità che li ordinano possono chiedere alla Direzione postale della provincia, anche a mezzo di telegrafo, di spedire subito apposita sovvenzione all’Ufficio che deve eseguire il pagamento (ari. 152 Istruz.). I mandati debbono essere distinti con numerazione progressiva che ricomincia all’inizio di ogni anno e devono recare, oltre alla firma del magistrato capo dell’ufficio giudiziario che li emette e del cancelliere, anche il bollo della cancelleria. Di regola, i mandati sono rilasciati a favore delle parti, ma possono essere intestati anche a favore: a) degli ufficiali giudiziari, soltanto per il pagamento delle indennità di trasferta e dei diritti di tariffa; b) dei difensori, per il pagamento delle spese eventualmente anticipate alle parti, nonché degli onorari, purché il giudice, con provvedimento comunicato al titolare del deposito, ne abbia fissato l’ammontare (ari. 153 Istruz.).
In caso di morte del beneficiano la
cancelleria previa presentazione della documentazione necessaria deve
provvedere a intestare o a rinnovare il mandato a nome degli eredi. Se
il pagamento deve invece farsi a nome di un procuratore, il cancelliere
deve indicare sul mandato il nome del procuratore e del beneficiano. Iautorità giudiziaria può allegare ai mandati documenti giustificativi (ari. 153 Istruz.). Anzi, in taluni casi sono obbligatori specifici documenti. È prescritto, infatti, che ai mandati a favore (ari. 155 Istruz.): a) degli ufficiali giudiziari, sia allegata una dichiarazione del cancelliere, contenente l’elenco dei diritti e delle indennità di trasferta, dovuti all’ufficiale giudiziario e risultanti dagli atti; b) dei difensori, sia allegato l’estratto della sentenza o del provvedimento di liquidazione, rilasciato dal cancelliere, da cui risultano anche la data della comunicazione al titolare del deposito e l’attestazione che non è stata proposta opposizione alla liquidazione. L’ufficio postale deve rifiutarsi di pagare i mandati intestati alle persone anzidette quando non siano corredati dai documenti prescritti e deve dare subito comunicazione ditale rifiuto con lettera raccomandata al capo dell’ufficio giudiziario che ha emesso il mandato.
Dell’avviso e della partecipazione anzidetti, l’ufficio dà ricevuta sull’apposito registro memoriale, compilato dalla cancelleria, sul quale sono descritti gli estremi dei mandati emessi. L’ufficio postale (art. 155 Istruz.), prima di effettuare il pagamento di un mandato presentato per l’incasso, deve accertare: 1) che gli sia pervenuta dalla cancelleria la parte terza del mandato. Devono essere in ogni caso rifiutati gli avvisi consegnati dalla parte interessata insieme col mandato, anziché pervenuti dalla cancelleria nella maniera sopra indicata; 2) che le indicazioni contenute nel mandato siano conformi a quelle risultanti dal relativo avviso; 3) che il credito residuale sia uguale a quello che dopo l’operazione viene a risultare sul registro S-bis. Ove ciò non si verifichi, e la discordanza dipende dal fatto che più mandati, emessi sullo Stesso libretto e dei quali esistano in ufficio le relative partecipazioni, non vengano presentati per il pagamento secondo l’ordine di emissione, l’impiegato pagatore provvede a rettificare sul mandato il credito residuale in modo che concordi con quello risultante, dopo l’operazione, sul registro S-bis,, convalidando la correzione con la propria firma; 4) che il mandato sia formalmente regolare e cioè emesso dall’autorità competente, provvisto di tutte le indicazioni e delle firme. Qualora qualche mandato fosse irregolare o discordante dall’avviso, non deve essere pagato. Gli uffici postali, infatti, devono ritirarlo rilasciando la ricevuta Mod. N all’interessato, e rimetterlo subito alla cancelleria, dalla quale fu rilasciato, insieme all’avviso corrispondente, per le correzioni opportune. Nel caso in cui, invece, sia presentato un mandato del quale manchi l’avviso, gli uffici postali devono sospenderne il pagamento e chiedere alla cancelleria l’avviso (art. 160 Istruz.). Qualora il mandato sia andato smarrito il cancelliere lo deve sostituire con una dichiarazione su carta semplice vidimata dal capo dell’ufficio giudiziario competente; 5) che ai mandati a favore degli ufficiali giudiziari e dei difensori siano allegati i documenti giustificativi indicati nel paragrafo precedente; 6) che non sia scaduto il periodo di validità di due mesi oltre quello di emissione. Ove l’autorità giudiziaria (art. 154 Istruz.. e art. 247 Reg. postale R.D. 30-5-1940, n. 775) per ragioni di competenza, autorizzi rimborsi su depositi ricevuti da uffici postali situati in altra località, la cancelleria che emette il mandato deve inviarne le parti seconda e terza alla cancelleria esistente nella sede dell’ufficio postale che emise il libretto e che deve eseguire il pagamento del mandato. Quest’ultima cancelleria descrive gli estremi del mandato stesso sul proprio registro memoriale e cura la consegna delle anzidette parti seconda e terza all’ufficio postale, ritirandone ricevuta nello stesso registro. L’ufficio, accertato in ogni caso che le indicazioni risultanti dalle citati parti seconda e terza del Mod. IV non siano in contrasto con la relativa partita del registro Mod. S-bis, completa con bollo e firma la parte seconda e la spedisce subito, con raccomandata, al titolare del libretto. Qualora quest’ultimo si presenti successivamente reclamando che l’operazione non è regolare, l’ufficio postale lo informa che il reclamo deve essere rivolto direttamente all’autorità giudiziaria competente. Nondimeno, se il mandato non è stato ancora pagato, ne sospende il pagamento, informandone con lettera raccomandata il capo dell’ufficio giudiziario che ha rilasciato il mandato stesso.
13. VALIDITÀ DEI MANDATI, RINNOVAZIONE E DUPLICAZIONE
Trascorso tale termine, non possono essere pagati se non previa rinnovazione da parte delle autorità giudiziarie da cui emanarono (art. 159 Istruz. e art. 248 Reg. postale). Gli uffici postali devono all’uopo restituire alle cancellerie gli avvisi dei mandati (parte terza) scaduti perché non presentati per la riscossione nel periodo di validità. Il beneficiano del mandato scaduto può chiedere la rinnovazione all’ufficio giudiziario che lo emise previa esibizione di quello scaduto. Le cancellerie delle autorità che li emisero devono rinnovare i mandati scaduti senza ulteriori formalità, e sono anche tenute alla duplicazione dei mandati eventualmente smarriti, sottratti o distrutti prima del pagamento, dopo aver accertato che il mandato non sia stato pagato. In tal caso le cancellerie per accertarsi che il mandato non sia stato già pagato, ritirano dall’ufficio postale il relativo avviso. Se un mandato viene smarrito, sottratto o distrutto dopo il pagamento, il magistrato competente è tenuto a rilasciare un duplicato a richiesta dell’amministrazione centrale delle poste, la quale cura, a sua volta, di farlo quietanzare dal beneficiano.
14. SOSPENSIONI
DEL PAGAMENTO DEI MANDATI Qualora qualche mandato non possa essere pagato, perché irre gola- re o discordante dall’avviso, gli uffici postali devono ritirarlo, rilasciandone ricevuta Mod. N, e rimetterlo subito alla cancelleria dalla quale fu rilasciato, insieme con l’avviso corrispondente, per le opportune correzioni.
Così pure, nel caso che sia presentato
qualche mandato del quale manchi l’avviso, gli uffici devono sospenderne
il pagamento e chiedere l’avviso stesso alla cancelleria.
Dall’importo del mandato deve essere detratta in entrambi i casi, l’imposta di bollo, se dovuta e nel caso di commutazione in vaglia, anche il costo del modulo e la tassa del vaglia. La commutazione in versamento su conto corrente è, invece, gratuita. Al posto della quietanza l’ufficio deve apporre sul mandato a seconda dei casi, una delle seguenti annotazioni: «commutato nel versamento n _________ sul c/c n ______ addì ___________ »; oppure: «Commutato nel vaglia ordinario n. _______ del ___________». La ricevuta della eseguita operazione è consegnata alla cancelleria che ha emesso il mandato. Il cancelliere avrà cura di allegarla a tergo della matrice del mandato stesso, a comprova dell’avvenuta conversione.
Specificamente, quando si debbano
trasmettere somme ai Conservatori dei registri immobiliari, ai
procuratori dcl registro, agli ufficiali giudiziari e agli altri
pubblici ufficiali (nonché a favore di privati che consentano di
sopportare la spesa del vaglia) non residenti nel luogo ove ha sede
l’autorità giudiziaria, che ordina il pagamento, o l’ufficio postale
presso cui è depositata la somma, si procede come segue: l’autorità
giudiziaria, nell’emettere i mandati deve comprendere nelle somme da
pagarsi anche le tasse del vaglia ed intestarli, anziché al nome del
creditore, con questa formula «L’ufficio postale di è autorizzato a
pagare sul libretto di risparmio infruttifero n intestato al
Le quietanze sui mandati di pagamento emessi a favore di privati, o a favore di uffici postali per la commutazione in versamenti su conto corrente o in vaglia ordinari a favore degli aventi diritto, sono soggette alla imposta di bollo per quietanza. Peraltro, la disciplina sul bollo si applica solo a quei processi civili già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 10 marzo 2002, quando le parti non si sono avvalse delle disposizioni sul contributo unificato (art. 265, comma 1 e 3, D.P.R. 30-5-2002, n. 115). Laddove, invece, sono applicate le disposizioni sul contributo unificato, i mandati di pagamento emessi dal cancelliere non scontano l’imposta di bollo, trattandosi di «atti del processo)) rientranti nella generale previsione di esenzione di cui all’art. 18, D.RR. n. 115/2002 (13). Sui mandati per somme indivise a favore di più intestatari, legati fra loro in comunione e solidarietà di interessi, deve essere applicata una imposta di bollo soltanto; se però gli intestatari abbiano azione distinta, e cioè se debba essere pagata ad ognuno di loro una determinata quota dell’importo del mandato, tante devono essere le imposte di bollo, quanti sono gli intestatari, in rapporto alla somma a ciascuno spettante, anche se uno solo, quale mandatario, rilasci quietanza per tutti. Le relative marche, da applicarsi sui mandati in prossimità della quietanza, devono essere annullate, non con la firma del percipiente, ma col bollo dell’ufficio in modo che il bollo resti impresso in parte sulla marca e in parte sul mandato. Sono esenti dall’imposta di bollo le quietanze sui mandati: 1) emessi a favore dei cancellieri delle varie magistrature, dei procuratori del registro, dei conservatori dei registri immobiliari, degli esattori comunali e provinciali e in genere di tutti gli uffici pubblici, purché costituiscano documenti d’interna amministrazione nell’interesse esclusivo dello Stato e del pubblico servizio; 2) emessi pel rimborso di somme versate allo Stato (somme confiscate per sentenza, somme provenienti da vendita di corpi di reato, somme derivanti da crediti abbandonati o devoluti allo Stato). I cancellieri, tesorieri, esattori etc., a cui favore siano stati emessi nominativamente mandati di pagamento esenti dalla imposta di bollo, devono far seguire alla firma per quietanza la propria qualifica, allo scopo di evitare successive richieste di marche da bollo da parte dell’Amministrazione centrale.
a) per restituzione o attribuzione delle somme depositate alle parti; b) mediante versamento alla Cassa Depositi e Prestiti delle somme quando le parti facciano espressa richiesta di conversione; c) mediante versamento alla Cassa Depositi e Prestiti degli importi dei mandati giacenti presso l’ufficio postale e non riscossi, relativi a persone irreperibili. Tale versamento deve essere compiuto nel mese di dicembre di ogni anno;
d)
per confisca a favore dell’Erario (14) delle somme dichiarate
confiscate nei procedimenti penali (15) e di quelle ricavate dalla
vendita e) mediante versamento alla Cassa delle Ammende delle somme ricavate dalla vendita di cose non reclamate, nonché delle somme e dei valori sequestrati e non reclamati (16). A seguito dell’abolizione del servizio autonomo di cassa dell’ufficio del registro, i cui compiti in tema di riscossioni e pagamenti sono passati ai concessionari del servizio riscossione tributi a partire dal 10 gennaio 1998 (così come disposto dal D.Lgs. n. 237/1997), tutti i versamenti di somme (con esclusione quindi delle resti tuzioni) devono essere effettuati utilizzando un modello (Mod. 23) conforme a quello approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate in data 14-1 1- 2001, con esclusione del ricorso all’accredito in conto corrente postale. Tale modello, pertanto, va allegato al mandato da trasmettere all’ufficio postale. Tutti gli altri depositi, al di fuori dei casi suddetti, si liquidano osservando alcune norme.
Si segnalano, pertanto, le seguenti disposizioni: a) Depositi costituiti da oltre 30 anni. I depositi costituiti da oltre trent’anni non possono essere eliminati dall’ufficio giudiziario perché si è verificata la prescrizione a vantaggio della Cassa postale (art. 252 lstruz. - D.M. 20-12-1952). b) Depositi per somme superiori a euro 0,62 (17). I depositi giudiziari non ritirati dagli aventi diritto, con credito superiore a euro 0,62 (art. 145 I.G.S.D. parte V - Titolo II Cap. X), decorsi cinque anni dal giorno in cui fu definito l’affare che li ha provocati, sono, a cura delle cancellerie, Fatti versare alla Cassa Depositi e Prestiti. Con la circolare n. 1242, in data 12-4-2001, della Cassa DD.PP., sono state dettate nuove disposizioni finalizzate a semplificare la procedura di iscrizione dei depositi giudiziari per decorso del termine di cinque anni dalla definizione dell’affare. In precedenza la procedura prevedeva la commutazione dei libretti postali in vaglia ordinari a favore degli uffici della Banca d’Italia di norma, le sezioni di Tesoreria provinciale ma per il distretto di Roma la Tesoreria centrale), in qualità di cassiere della Cassa DD.PP. La nuova procedura, concordata con le altre amministrazioni interessate, tra cui il Ministero della Giustizia, prevede che gli uffici giudiziari provvedano al trasferimento delle somme relative ai libretti postali mediante versamento diretto sul c/c postale n. 35401025, intestato al Tesoriere centrale dello Stato — cassiere Cassa depositi e prestiti — gestione depositi giudiziari. Il cancelliere, pertanto, deve emettere un separato mandato, tratto sui registro Mod. IV, a saldo di ciascun deposito non ritirato, con la clausola di versamento sul predetto conto e trasmettere quindi all’ufficio postale, con le consuete modalità, i mandati emessi unitamente ad un apposito elenco. I libretti Mod. B-l sui quali «sono tratti gli ordinativi di versamento devono considerarsi estinti e, pertanto, ai sensi dell’art. l9,R.D. n. 149/1910, vanno restituiti all’ufficio postale a cura del cancelliere (art. 164 lstruz.). Secondo la citata circolare, agli uffici postali sono demandati i seguenti compiti: — la verifica dell’esistenza dei libretti e dell’esattezza degli importi relativi a ciascuna posizione elencata; — la materiale compilazione del relativo bollettino di c/c postale, indicando il totale da versare effettivamente, quale risulta dalle verifiche effettuate; — la restituzione di ciascun elenco all’ufficio giudiziario emittente, con annotazione delle variazioni eventualmente intervenute, insieme alle matrici della ricevuta (in duplice esemplare) del versamento effettuato. Il cancelliere, quindi, dopo i riscontri di competenza deve richiedere l’iscrizione dei depositi giudiziari alle competenti Direzioni provinciali dei servizi vari (o alla Divisione 6^ della Cassa DD. PR per la provincia di Roma), avendo cura di trasmettere ogni singolo elenco insieme a una matrice della ricevuta del relativo versamento. La disciplina prevista espressamente per la liquidazione dei depositi giudiziari presso gli urne i postali è applicabile anche ai depositi di somme effettuati su libretti di risparmio bancari ai sensi dell’art. 495 c.p.c (conversione del pignoramento); in tal senso si è espresso il Ministero della Giustizia con la circolare n. S/36-U 1492 del 20 agosto 1993 Aff. civ., Segreteria.
c.
Depositi per somme non superiori a euro 0,62. I depositi fino a
euro 0,62 (6° comma, art. 145, I.G.S.D. p.V.) vengono, invece, eliminati
in base ad elenchi inviati annualmente dagli organi centrali delle Poste
Italiane alle agenzie P.T. In detti elenchi sono indicate tutte le
partite relative ai libretti Mod. B-l che presentano un credito non
superiore a euro 0,62 da oltre cinque anni. Su ciascuna partita deve
essere apposta l’annotazione «Estinto dì ufficio», seguita dalla data e
dal numero della lettera che accompagna l’elenco dei libretti da
togliere di corso. Una copia dell’elenco suddetto deve essere
consegnata alla competente cancelleria per le analoghe annotazioni sul
registro Mod. 1. Quando esistano più uffici giudiziari, una copia
dell’elenco di cui innanzi deve essere consegnata a ciascuno di essi.
Gli uffici postali devono curare il ritiro dalle cancellerie dei
libretti cosa estinti e trasmetterli subito alla Amministrazione
centrale con l’assicurazione di avere ottemperato alle disposizioni di
cui sopra. Dopo la chiusura delle partite nel modo predetto, il credito
di ciascun libretto non potrà più essere rimborsato. Eventuali richieste
di rimborso, successivamente avanzate dalle cancellerie, devono essere
inoltrate senza indugio, all’Amministrazione centrale delle poste per i
provvedimenti del caso.
L’ufficio postale è tenuto a rilasciare all’interessato richiedente un nuovo libretto con il credito del precedente libretto. Il libretto esaurito o deteriorato deve essere ritirato e trasmesso all’amministrazione centrale (art. 209 Istruz. D.M. 20-12-1952). I libretti Mod. B-1 smarriti o distrutti possono essere duplicati, a richiesta degli interessati e previo nulla osta dell’autorità giudiziaria competente. L’ufficio postale, ottenuta l’autorizzazione anche dell’amministrazione centrale, provvede a rilasciare un nuovo libretto che, osservate le formalità prescritte, consegna alla cancelleria competente.
(1) Non è consentito effettuare depositi presso gli uffici postali di sede diversa da quella dell’autorità giudiziaria competente per il procedimento nel quale viene effettuato il deposito (art. 142 D.M. 2-12-1952 e successive modificazioni; DM. 11-1-1964, D.M. 31-3-1965) (2) Sono incaricati del servizio gli uffici postali situati in locali in sede di uffici giudiziari. Nei capoluoghi di Provincia il servizio è espletato dagli uffici vaglia e risparmi o dagli uffici speciali dei risparmi, ove esitono. Nei Comuni con più uffici, l’amministrazione centrale determina quali di essi deve espletare il servizio. vietato agli uffici di ricevere depositi per conto di cancellerie che non abbiano sede nella stessa località (art. 142 D.M. 20-12-1952). (3) Tali depositi, quando l’autorità giudiziaria lo dispone, possono essen effettuati anche presso un istituto di credito. (4) Art. 126, D.P.R. 30-6-2000, n. 230, in G.U Suppl. Ord. n. 131/L - del 22-8-2000. (5) Quando l’intestazione del libretto Mod. B-1 è errata è possibile ottenerne la modifica previa domanda, da stilarsi sul Mod. 1-bis, allegato G, firmato dal richiedente e munita del nulla osta della competente autorità giudiziaria. Alla domanda deve essere allegato il libretto che dopo la correzione deve essere, dall’ufficio postale, restituito alla cancelleria (ari. 200 D.M. 20-12-1952). Quando un libretto è esaurito o divenuto inservibile, l’ufficio postale deve rilasciarne uno nuovo in sostituzione del precedente (art. 209 D.M. 20-12-1952). Quando un libretto è andato smarrito o è stato sottratto o distrutto è possibile chiederne un duplicato all’ufficio postale previa domanda munita del nulla osta del Presidente del Tribunale, [del Pretore o del Conciliatore] se i depositi riguardano affari civili, oppure del Procuratore della Repubblica, del Giudice Istruttore [o del Pretore) quando i depositi concernono processi penali (art. 222 D.M. 20-12-1952). (6) Tale consegna è possibile solo quando il deposito ì stato effettuato dal soggetto interessato o dal suo procuratore. (7) Per la determinazione dell’ufficio postale competente, vedi nota (2). (8) Anche questo deposito sarà preso in carico sul registro Mod. II; nulla vieta che sia iscritto in una sola bolletta insieme col deposito cauzionale, ma sarà bene che i due depositi siano annotati separatamente e distinti l’uno dall’altro, e ciò per ovvie ragioni di controllo. (9) Art. 23 Tariffa, pane seconda, all. A legge bollo (D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni). (10) È da tener presente che tutte le somme ricevute dai cancellieri dagli ofterenti agli incanti, anche in grado di sesto, e quelle sequestrate nei procedimenti penali da versarsi alla cassa postale devono essere consegnate nel giorno stesso o al più tardi nel successivo all’ufficio postale e, trattandosi di titoli del debito pubblico o di buoni del tesoro a lunga scadenza, alla Cassa Depositi e Prestiti. I cancellieri nel giorno stesso del versamento devono presentare per il visto del Presidente il relativo libretto di risparmio o la ricevuta provvisoria per ogni deposito (ari 8 R.D. 10-3-1910, n. 149). L’amministrazione deve dare conferma di ogni deposito alle parti con apposito Mod. V-1. Queste devono, nel proprio interesse reclamare le conferme mancanti, dopo trascorsi quindici giorni da quello del deposito e respingere subito quelle irregolari, con lettera raccomandata in esenzione di tassa, all’amministrazione centrale delle Casse di Risparmio postali in Roma (art.150 D.M. 20-12-1952). (11) È peraltro lecito dubitare della correttezza dell’interpretazione prospettata, anche tenendo presente il testo letterale dell’articolo della tabella qui considerata. Sono pertanto molti gli uffici giudiziari che in contrasto con la citata nota ministeriale dispongono la percezione de) diritto de quo solo per i mandati emessi nelle procedure di esecuzione civile ed in materia di liquidazioni di onorari nelle procedure fallimentari. (12) Cfr. anche la risoluzione Mm. Giust. n. 8/4189/154, ques. 90, in data 26maggio 1992, Aff. Civ., Uff. VIII. (13) Cfr. circolare n. 3/2002, in data 13-5-2002, del Min. Giust.. Dip. Aff. Giust. (14) A volte sono previste dalla legge ipotesi di particolari destinazioni delle somme confiscate e di quelle ricavate dalla vendita di reperti confiscati. È il caso ad esempio degli artt. 100 e 101 D.P.R. 9-10-1990, n. 309, che destinano le predette somme al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati di droga, nonché di recupero dei tossicodipendenti. Parimenti la normativa sull’immigrazione destina le somme all’attività di prevenzione e repressione dei reati connessi all’immigrazione clandestina. In tali casi, all’atto del versamento delle somme, andranno indicati sul mod. F23 appositi codici tributo (354T per i reati di cui al D.Lgs. 25-7-1998, n. 286, sulla disciplina dell’immigrazione; 804T per i reati di droga), consentendo a tali somme di affluire in specifici capitoli di bilancio. Sulla destinazione delle somme confiscate a norma dell’ari. 101, D.P.R. 309/1990, la circolare n. 589, in data 20-7-2001, del Mm. Giustizia, Aff. pen., Uff. I, ha dato le opportune indicazioni che gli uffici giudiziari devono seguire per consentire al Ministero dell’interno la presentazione della domanda di riassegnazione delle somme introitate; in particolare, i tribunali e le corti devono comunicare periodicamente al competente ufficio del Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza — Direzione centrale per i servizi di Ragioneria — Servizio Gestione contabili, Divisione III) l’ammontare delle somme effettivamente già versate sull’apposito capitolo di entrata (cap. 2439 ari. 7 capo XIV Ministero dell’Interno), nonché gli estremi della quietanza di versamento e del provvedimento che ha disposto la confisca, nonché il nominativo del soggetto destinatarìo dello stesso. (15) Sulle quali non va corrisposto il 15% agli ufficiali giudiziari: cfr. nota, n. 5/1459/03-I, in data 30-6-1997, del Miri. Giust., Aff. civ., e circolare senza numero, in data 28-2-2000, Min. Finanze, Dip. Entrate. (16)Ai sensi dell’art. 154, D.P.R. 30-5-2002, n. 115, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell’ordinanza indicata dal precedente art. 151, se nessuno ha provato di avervi diritto, le Somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti alla Cassa delle Ammende. (17) Nota di variazione alle Istruzioni Generali sui Servizi a Danaro (I.G.S.I)) parte V - Capo X - L’art. 145, Eliminazione delle somme residuali sui depositi giudiziari riferentisi ad affari definiti. DCSB/61/144-AG/90. — L’art. 145 delle Istruzioni sui servizi a danaro, parte V (cd. 1981) stabilisce che i depositi giudiziari, riferiti ad altari gia del miti, vengono «estinti d’ufficio» — cioè eliminati in base ad elenchi inviati annualmente dall’Amministrazione Centrale agli Uffici postali —, quando il credito residuale non superi euro 0,05 da oltre un quinquennio e non superi curo 0,26 da oltre un decennio. Stante il tempo trascorso dall’epoca in cui vennero stabiliti tali importi, nel corso del quale il valore della moneta ha subito una sensibile erosione si ritiene che tali limiti debbano essere elevati a euro 0,62. Pertanto il 1°, il 6° ed il 7° comma dell’art. 145 sono così sostituiti:
I.G.S.D. 1 ° comma: i depositi giudiziari con credito superiore a euro 0,62, decorsi cinque anni dal giorno in cui fu definito l’affare che li ha provocati, sono, a cura delle cancellerie, fatti versare alla Cassa Depositi e Prestiti. 6° comma: i depositi fino a euro 0,62 vengono, invece, eliminati in base ad elenchi inviati annualmente dalla Amministrazione Centrale agli uffici postali. 7° comma: in detti elenchi sono indicate tutte le parti relative a libretti Mod. B-1 che presentano un credito non superiore a euro 0,62 da oltre un quinquennio. |